Nei giorni scorsi un’altra sentenza del Tar Lazio ha posto l’ennesima pietra miliare sulla vie del pieno riconoscimento delle abilitazioni all’estero. Il tribunale ha accolto il ricorso a favore di un docente abilitato in Romania con riferimento al percorso Nivel I° e II° .
Il Collegio nel caso di specie ed in sede di definizione breve del processo ha annullato per illegittimità:
1) il decreto individuale di rigetto, inviato al ricorrente per email con comunicazione n° 2225 del 3 febbraio 2021, ad oggetto la istanza presentata ai sensi dell’art.16 del D.lgs.n°206/2007, rispettivamente per le classi di concorso A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GRADO; A060 – TECNOLOGIA SC. I GRADO; A008 – DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC A016 – DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC A017 – DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR A037 – COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA, a firma del Dott.Molitierno Giacomo dell’Ufficio VIII del MIUR nella parte in cui nel rinviare esplicitamente all’avviso n. 5636/2019 di rigetto del MIUR, comunica al ricorrente che” la richiesta avanzata dalla S.V. non può essere accolta per il seguente motivo: Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l’esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all’Unione Europea, Romania nel caso di specie”.
2) l’ avviso n. 5636/2019 del 2 aprile 2019 di rigetto del MIUR nella parte in cui illegittimamente ritiene che i titoli denominati “…Nivel I e Nivel II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ,e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei titoli sono da considerarsi rigettate”, in violazione di principi comunitari e giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea.
Secondo il tribunale “le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);
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