I titoli di studio conseguiti all’estero sono riconoscibili solo a persone con cittadinanza italiana. Con Eurouniversity iscriversi ad una università estera e vedersi riconoscere il titolo in Italia, è un gioco da ragazzi!
La normativa in materia è stata creata per dare riconoscimento ai titoli di studio conseguiti da cittadini italiani emigrati all’estero (legge n.153/71, artt.378 e 379 del T.U.); in seguito, tali benefici sono stati estesi a cittadini stranieri cui è riconosciuto lo status di profugo, ma a condizione che siano familiari a carico di cittadini italiani (legge n.763/81; art. 383 del D.L.vo n.292/94).
I cittadini italiani e gli extracomunitari che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, possono presentare richiesta di riconoscimento dei loro titoli (dichiarazione di equipollenza) all’Ambito Territoriale (art.381 del T.U.) ora all’Ufficio Scolastico Regionale. La dichiarazione di equipollenza va preceduta da una “prova integrativa di lingua e cultura italiana, secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministero della Pubblica istruzione” (D.M. 20/06/1973 e art.379, comma I. del D.L.vo n.294/94).
Chi può chiedere il riconoscimento?
- Cittadini italiani emigrati all’estero: possono avere riconosciuti i titoli di studio là conseguiti;
- Cittadini stranieri con cittadinanza U.E. (Unione Europea): il titolo di studio conseguito in scuole riconosciute di Paesi UE ha validità anche in Italia ai fini della professione, ma è pur sempre necessario un atto di riconoscimento da parte dell’Amministrazione Scolastica (competenti sono le Direzioni Generali o i CSA delegati), che può condizionarne il riconoscimento qualora non vi sia corrispondenza fra i percorsi di studio del titolo straniero e quello italiano;
- Cittadini stranieri extracomunitari: possono chiedere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nei Paesi d’ origine (non U.E.) solo una volta acquisita la cittadinanza italiana;
- Minori extracomunitari soggetti all’obbligo scolastico: l’accertamento della carriera scolastica pregressa vale ai fini del corretto inserimento nelle classi della scuola elementare e secondaria di I° grado;
- Il minore cittadino extracomunitario che intenda iscriversi ad istituti secondari di II grado deve dimostrare, attraverso idonea attestazione, di avere raggiunto un livello di scolarità pari alla conclusione della scuola secondaria di I grado, riconoscibile ai fini della prosecuzione negli studi;
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