Tar Lazio: ennesima sentenza a favore della convalida dell'abilitazione all'insegnamento in Romania

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Tar Lazio: ennesima sentenza a favore della convalida dell'abilitazione all'insegnamento in Romania

Il contenzioso scolastico relativo alle abilitazioni conseguite all’estero è un tema quanto mai caldo tanto che spesso accade che, nonostante l’emissione di una pronuncia giudiziaria favorevole, il ricorrente non veda subito soddisfatta la pretesa al completamento della pratica d’omologa. Il motivo? E’ presto detto: siamo in Italia e la burocrazia ha tempi biblici, dunque i ritardi del ministero sono frequenti.

Proprio per far fronte a questi comportamenti, il codice del processo amministrativo ha previsto lo strumento dell’ottemperanza (ex artt. 112 e ss. c.p.a.), un giudizio utile all’emissione di una pronuncia che imponga, al resistente, di mettere in esecuzione quanto statuito nella sentenza, prevedendo la nomina di un Commissario ad Acta, incaricato di eseguire materialmente l’ordine giudiziale, nell’ipotesi di perdurante omissione della parte inadempiente.  

Il caso

Una ricorrente che aveva chiesto il riconoscimento, in Italia, dei titoli abilitativi all’insegnamento, nella scuola secondaria di II grado, conseguiti in Romania – otteneva, innanzi al T.A.R. Lazio (Roma, Sez. III bis), una sentenza nominativa che annullava il rigetto della domanda di omologa del titolo estero. Nonostante questo, però, il competente ministero non provvedeva a completare l’istruttoria, relativa alla pratica d’omologa del titolo abilitativo estero, contravvenendo all’ordine giudiziale prescritto dal T.A.R. Lazio.

La ricorrente ha dunque fatto ricorso contro l’Amministrazione inadempiente, al fine di completare l’iter di validazione del titolo abilitante estero. Il Collegio Giudicante Romano, presieduto dal Dott. Giuseppe Sapone (Giudice estensore), con recente sentenza N. 6285/2021 REG.PROV.COLL. del 27/05/2021ha accolto il ricorso in ottemperanza, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, oggetto di ottemperanza, entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento stesso, nominando, inoltre, il Commissario ad acta, incaricato di provvedere – decorsi inutilmente i 120 giorni – in sostituzione delle parti resistenti.

Una notizia fondamentale per tutti coloro che hanno intenzione di conseguire l’abilitazione all’insegnamento all’estero, strada più agevole e meno tortuosa rispetto a quella italiana.

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