E’ fondamentale e degna di nota l’ordinanza n° 3649 del 9 giugno 2022 emanata dalla IV sezione BIS del TAR Lazio, con la quale viene accolto il ricorso contro l’istanza cautelare relativa al decreto di rigetto n°666/2022, con cui il Miur aveva negato ad un docente il riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania.
Il Collegio della IV Sezione del TAR Lazio-Roma ha condannato il Ministero Istruzione che non aveva disposto alcuna comparazione tra il percorso italiano e quello romeno sul sostegno maturato, ma aveva ritenuto l’assenza di attestazione romena di valore risolutivo ai fini del provvedimento di rigetto.
Ecco le motivazioni: ”l’amministrazione, anche in mancanza dell’attestazione dell’abilitazione, deve comunque procedere alla comparazione tra la formazione svolta all’estero e quella richiesta in Italia (chiedendo all’interessato, ove necessario, integrazioni documentali) e, all’esito, disporre eventuali misure compensative, ove riscontri una differenza sostanziale dei percorsi formativi; infatti, ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro è di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha omesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero rumeno”.
Dunque, pur non essendo il ricorrente in possesso del titolo abilitante per una classe di concorso, viene sospeso il decreto di rigetto intervenuto sull’istanza di riconoscimento del titolo sostegno, andando così a confutare la teoria del Ministero dell’Istruzione, secondo cui solo chi è in possesso della abilitazione per materia può conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno.
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