Continua a far discutere la nota n.3459 del 01/02/2023 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, recependo le direttive statuite dalla sentenza n.22 del 20 dicembre 2022, emessa della Settima Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), ribadisce la sua competenza in ordine ai processi di riesame dei procedimenti di riconoscimento dei titoli formativi rilasciati da Paesi esteri.
Tale orientamento, il quale si colloca in un processo valutativo di più ampio respiro rispetto a quelli già assunti in precedenza, ha consentito all’Ufficio V della Direzione generale di rimettere in termini anche le domande già evase e di valutarne la legittimità caso per caso del riconoscimento dei titoli formativi rilasciati da Paesi esteri.
Con la nota ministeriale pocanzi richiamata, infatti, il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dott. Fabrizio Manca, ha dato precise indicazioni ai propri uffici in riferimento ai procedimenti di riconoscimento dei titoli formativi rilasciati da Paesi esteri, ricorrendo alla collaborazione di tutto il personale in servizio presso gli Uffici della Direzione generale in supporto all’Ufficio V nell’espletamento delle attività di riesame.
Sarà compito del dirigente dell’Ufficio V, si legge nella nota, definire le procedure più idonee da attuare per l’evasione delle singole tipologie di pratiche di riconoscimento dei titoli formativi rilasciati da Paesi esteri. Lo stesso, inoltre, sarà chiamato ad adottare specifici criteri di differenziazione tra le stesse.
Inoltre, è stato chiarito che ai fini della classificazione procedurale di revisione rilevano elementi quali la natura del procedimento, il tiolo formativo specifico, il Paese di conseguimento del titolo formativo del quale è richiesto il riconoscimento e il percorso formativo, nonché e la documentazione presentata a supporto delle istanze.
In recepimento delle direttive del Consiglio di Stato, infine, è stato chiarito che, ai fini del soddisfacimento seppur parziale delle condizioni necessarie per accedere all’insegnamento in Italia, oltre al diploma rilasciato da altro Stato, rileva anche la qualifica attestata dallo Stato nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto.
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