E’ arrivata un’altra sentenza del Consiglio di Stato che lo conferma: le abilitazioni conseguite in Romania sono valide anche in Italia. E’ stato infatti accolto il ricorso in appello proposto dallo Studio Legale Naso & Partners contro una sentenza del TAR Lazio secondo la quale era legittimo un provvedimento di rigetto al riconoscimento dell’abilitazione conseguita da un cittadino italiano in Romania.
Nello specifico con la recente Sentenza n. 4618 del 17.07.2020 il Consiglio di Stato si è espresso sulle abilitazioni conseguite all’estero e, ribaltando la precedente sentenza del TAR Lazio, ha confermato che il percorso di studi seguito dai cittadini italiani in Romania è abilitante all’insegnamento anche nel nostro Paese e il Ministero dell’Istruzione deve riconoscerlo.
Ecco la motivazione con la quale è stato accolto il ricorso: “l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. Corte giustizia UE n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in uno stato europeo, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il supposto mancato riconoscimento da parte dello Stato estero del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia”.
Ma non solo, perché secondo la sentenza “l’ipotetico errore dell’autorità estera sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana. Piuttosto, le autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea”.
Il Consiglio di Stato, dunque, non solo ha accolto in toto il ricorso, ma ha condannato l’Amministrazione che aveva rigettato il riconoscimento al pagamento delle spese legali.
La sentenza in questione è fondamentale, perché con essa il Consiglio di Stato, come spiegano i legali, ha smentito la tesi del Ministero dell’Istruzione che, in virtù della precedente Nota ministeriale 5636 del 2.04.2019, aveva sostenuto che i titoli conseguiti in Romania dai cittadini italiani al termine dei percorsi di studio denominati “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” non soddisfavano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche.
Tutto ciò, come detto in precedenza, è in netto contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, che impongono il riconoscimento dei titoli in questione in modo automatico.