Con la Nota N. 1139 del 31 maggio 2022 il Ministero dell’Istruzione ha chiarito la ‘Procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. 23 aprile 2020 n. 510. Riconoscimento abilitazione all’esercizio della professione docente‘.
Nella Nota in questione, in particolare facendo riferimento alla precedente circolare N. 1112 del 22 luglio 2021, il Ministero ha ritenuto di poter riconoscere l’abilitazione all’insegnamento a coloro che hanno partecipato alla procedura straordinaria, nel caso in cui ricorrano le condizioni presenti nel seguente elenco:
– iscrizione nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nell’a.s. 2020/2021;
– titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.
Quanto sopra ad interpretazione dell’articolo 1, comma 9, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, lettere e), f) e g), alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Il comma 9-ter dell’articolo 59 del citato decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell’attuale formulazione prevede che i posti comuni e di sostegno, residuati all’esito delle immissioni in ruolo disposte per effetto della procedura di cui al comma 4 della medesima disposizione, vengano destinati, sino al 15 marzo 2022, alle immissioni in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica al 1 settembre 2022, dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. n. 126/2019, pubblicate dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 31 gennaio 2022.
Inoltre, il Ministero, considerando la mutazione del quadro normativo, riconosce l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere di una delle seguenti ulteriori condizioni:
- inserimento nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nell’anno scolastico 2020/21 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
- inserimento nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
- inserimento nelle graduatorie di merito di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.
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