I concorsi ordinari scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, già banditi con DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020 ma non ancora espletati, garantiranno posti per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2021/22, assicurando la massima copertura dei posti vacanti e disponibili.
Il MEF ha autorizzato un numero di assunzioni pari a 112.473 posti, come si legge nel decreto del Ministro dell’istruzione n. 228/2021 “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 “, accompagnato dall’Allegato A “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22“.
Le immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi del D.lgs. n. 297/94, avverranno attingendo per il 50% dalle graduatorie di merito concorsuali e per il 50% della graduatorie ad esaurimento.
Nelle istruzioni operative per nomine in ruolo a.s. 2021/22 si legge:
“Si rammenta infine che, non essendo disponibili le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, gli Uffici, al fine di assicurare la massima copertura dei posti vacanti e disponibili, potranno destinare i posti riservati a tali procedure ove necessario per garantire le immissioni in ruolo dell’anno scolastico in esame da graduatorie concorsuali e da graduatorie ad esaurimento, ferma restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario. Infatti, il disposto contenuto all’articolo 59, comma 4, prevede di accantonare i posti previsti per i concorsi per il personale docente e banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 nelle successive operazioni di conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da trasformarsi al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo indeterminato, in favore del personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi“.
Si legge ancora: ” In occasione della ripartizione dei posti in ambito provinciale, l’Ufficio scolastico regionale provvede a suddividere a livello provinciale anche il numero dei posti messi a bando nei concorsi ordinari indetti con D.D. del 21 aprile 2020, n. 498, e del 21 aprile 2020, n. 499, e, qualora non siano disponibili le relative graduatorie, del concorso di cui all’articolo 59, commi 14 e seguenti, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
L’accantonamento è disposto prima della procedura destinata alle nomine a tempo determinato da GPS finalizzata all’immissione in ruolo“.
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