Un’altra sentenza a favore del riconoscimento dell’abilitazione in Romania. In tal senso si è pronunciata la Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 6146 del 8 ottobre 2020, a favore di un abilitato in Romania che aveva già sospeso la sentenza breve di rigetto del Tar Lazio Sez. III Bis
In particolare l’appello era stato presentato per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ad oggetto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia , della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10920/2019, resa tra le parti, concernente DICHIARAZIONE DI NULLITA’ /DISAPPLICAZIONE
1) dell’Avviso n. prot. 5636 del 02/04/2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione a firma della dott.ssa Maria Assunta Palermo nella parte cui dispone il rigetto di tutte le istanze di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania ( n 1 in all.3 fascicolo ricorso Tar Lazio);
2) della nota prot. 6638 del 16/04/2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione a firma della dott.ssa Maria Assunta Palermo nella parte cui dispone il rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania avanzata dalla Prof.ssa Barbara Volpato comunicata via mail il 16/4/2019 ( n. 2 in all.3 fascicolo ricorso Tar Lazio);
3) della mail inviata il 05/04/2019 del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,, con la quale veniva comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dal concorso Bandito con DDG n. 85/18, per mancanza del titolo di accesso ( n.3 in all.3 fascicolo ricorso Tar Lazio).
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.
In estrema sintesi, secondo il Consiglio di Stato, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per le classi di concorso A001-Arte ed Immagine nella scuola secondaria di primo grado e A017 Disegno e storia dell’Arte nella scuola secondaria di secondo grado, titolo negato dal Ministero.
Dunque, si legge, l’istruttoria svolta dall’Amministrazione statale non risulta adeguata, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva n. 55 del 2003, la particolare posizione della parte appellante, cui è stato attribuito – in ragione del percorso formativo estero– il diritto di insegnare in Romania nell’istruzione preuniversitaria; elemento non vagliato in sede provvedimentale.In dettaglio, per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).”