L’equipollenza non è altro che l’equiparazione di un titolo di studio conseguito all’estero ad un corrispondente titolo italiano. La valutazione in questione ha l’obiettivo, preso in esame il titolo, di verificare se esso corrisponde per livello e contenuti a un analogo titolo italiano, in modo da poterlo definire equivalente, soprattutto da un punto di vista giuridico.
Sono le competenti autorità accademiche ad emettere il relativo Decreto di equipollenza, o l’eventuale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art.10 della Legge 241/90.
Può presentare domanda di equipollenza chi possiede la cittadinanza italiana, e con la Legge comunitaria del 25/01/2006, n. 29, art. 13, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea. Per farlo è necessario inviare la domanda di equipollenza al Ministero dell’Università e della Ricerca –– Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica– Uff. IV solo per mezzo posta certificata, data la modalità in smart working in cui si sta lavorando in questo momento, inviando tutto al seguente indirizzo: dgsinfs@postacert.istruzione.it e contemporaneamente all’indirizzo Peo: stefania.moreno@miur.it .
Documenti da allegare alla domanda di equipollenza:
- Fotocopia autenticata e traduzione giurata del titolo di studio;
- Fotocopia della documentazione relativa ai programmi di corso e di esame finale tradotti e legalizzati;
- Dichiarazione di valore in loco;
- Autocertificazione della cittadinanza italiana o della UE;
- Fotocopia del documento d’identità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia del diploma di scuola secondaria superiore.