Lo scorso 20 dicembre 2022, la Settima Sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), in continuità con i pronunciamenti già affermati dalla giurisprudenza della Sesta Sezione, aveva ribadito principio secondo il quale spetta all’autorità competente verificare se, e in quale misura, le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo (nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto), potessero essere considerate soddisfacenti ai fini dell’avvio dell’attività di abilitazione all’insegnamento all’estero.
Al fine di armonizzare le attività derivanti, il Ministero dell’istruzione e del merito, in data 01 febbraio 2023, ha emanato un ordine di servizio a supporto delle attività di verifica ribadite dal Consiglio di Stato.
Tuttavia, il dicastero ha chiarito che l’Ufficio V della Direzione generale sta cercando di far fronte ad un elevato numero di pratiche arretrate le quali si sommano a quelle provenienti dalla piattaforma informatica Riconoscimento della Professione Docente” (RPD). Nell’Ordine di servizio, infatti si legge: “sono circa 700 i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria da eseguire e migliaia le istanze che annualmente pervengono attraverso la piattaforma informatica “Riconoscimento della Professione Docente” (RPD) (abilitazione all’insegnamento all’estero), un volume di pratiche da istruire tale da rendere estremamente complesso il rispetto dei termini procedimentali fissati dalla legge, nonostante l’impegno che tutto il personale del citato Ufficio ha finora costantemente profuso con encomiabile abnegazione”.
L’incremento della mole di lavoro ha subito un’impennata a seguito della succitata Sentenza del Consiglio di Stato la quale ha imposto un riesame di tutte le posizioni dei ricorrenti in precedenza già evase, le quali verranno ridefinite in ordine all’adozione di specifici criteri volti alla differenziazione tra le stesse: la natura del procedimento, il tiolo formativo specifico, il Paese di conseguimento del titolo formativo del quale è richiesto il riconoscimento, nonché il percorso formativo e la documentazione presentata a supporto delle istanze.
Il Ministero, infine, ha previsto che le domande saranno ridefinite entro il termine stimato di 6-8 mesi dalla data di emissione dell’Ordine di servizio in parola, durante i quali, al fine di rendere più spedita l’attività di verifica, l’Ufficio V sarà supportato da tutto il personale in servizio presso gli Uffici della Direzione generale.
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